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Funzioni e competenze


Il notaio è un pubblico ufficiale al quale lo Stato affida il potere di attribuire pubblica fede, cioè il valore di prova legale, agli atti che stipula. Perciò tutti – compreso il giudice – devono presumere vero ciò che è da lui attestato, salvo che sia accertato il reato di falso.

L’atto pubblico fa prova:

  • della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato,
  • delle dichiarazioni delle parti in esso riportate,
  • degli altri fatti che il pubblico ufficiale afferma essere accaduti in sua presenza o anche essere stati da lui compiuti. 

Per questo il notaio deve accertare personalmente qual è la volontà delle persone che a lui si rivolgono e lo scopo da raggiungere, al fine di preparare l’atto, conforme alla legge, più idoneo ed economico. A tal fine è imprescindibile l'attività di consulenza del notaio prima della stipula dell'atto.

Nell’esercizio della sua funzione il notaio deve essere, per legge, indipendente e imparziale: deve quindi tutelare gli interessi di tutti i contraenti in uguale misura, a prescindere da chi gli abbia conferito l'incarico. Deve, pertanto, astenersi ogni qual volta si trovi in conflitto di interessi (ad esempio, quando all’atto partecipano propri parenti). Svolge, quindi, una funzione di controllo preventivo di legalità. Il notaio può ricorrere a diverse ed alternative soluzioni contrattuali e, nel rispetto dei Principi di deontologia notarile tempo per tempo vigenti, ha piena libertà di scelta nella concreta esplicazione della propria attività.

I Protocolli relativi all'attività notarile, predisposti in passato dal Consiglio Nazionale, sono stati approvati in via definitiva e vigenti solo in minima parte, mentre gli altri costituiscono ad oggi solo spunti di riflessione, senza alcuna valenza esterna e senza alcuna portata vincolante per i singoli notai.

Il notaio ha il dovere di far rispettare le leggi e non può e non deve ricevere atti proibiti dalla legge. Grazie ai controlli effettuati dal notaio in Italia in sostanza non esiste contenzioso sulle transazioni immobiliari (solo lo 0,003% crea a contenzioso). Inoltre, grazie all’abolizione nel 2000 del controllo omologatorio del tribunale e la conseguente assunzione da parte del notaio della responsabilità relativa alla costituzione delle nuova società, una società di capitali, che fino al 2000 necessitava di circa 150 giorni dalla sua costituzione alla sua effettiva operatività, oggi può essere operativa il giorno stesso dell’atto notarile o al massimo in pochi giorni.

Infine, il notaio riscuote per conto dello Stato le imposte collegate a tutti gli atti (imposte di registro, ipotecarie, catastali, ecc.) versando ogni anno, attraverso la propria rete informatica, diversi miliardi di euro di imposte indirette e plusvalenze senza alcun aggio a carico dello Stato, anche se non riscossi dal cliente. 

 

 

Tratto da www.notariato.it

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